Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Affidamenti diretti

Il DPR 236/2012 all'art. 133 co. 1i ndica che le spese per l'acquisizione di beni e servizi (si suppone che nei servizi in questo caso rientrino anche i lavori) di importo superiore alla soglia dell'art 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2016 ( € 40.000 + IVA) ossia il vecchio codice dei contratti, siano sottoposte a verifica di conformità (leggasi collaudo vero e proprio con emissione di verbale) mentre per quelle di importo inferiore basta una semplice dichiarazione di buona provvista o buona esecuzione(o retrofattura). Tale interpretazione è corretta? Vale anche per i lavori? È valida anche a seguito dall'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs. 50/2016? Magg. Filippo STIVANI

L'art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 coordinato con L. 120/20 prevede: a) affidamento diretto per ... servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.
L'importo di €75.000 deve essere inteso al lordo o al netto della tariffa professionale?
Grazie e cordiali saliti Maura

L'art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 coordinato con L. 120/20 prevede: a) affidamento diretto per ... servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (al netto IVA). L'importo di 75.000 euro è da intendersi importo importo contrattuale o importo a base di gara (quest'ultimo dato dall'applicazione della tariffa professionale)?

L'art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 coordinato con L. 120/20 prevede: a) affidamento diretto per ... servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (al netto IVA). In applicazione delle Tariffe professionali l'importo stimato dell'appalto risulta pari ad €160.000. Un professionista si offre di eseguire il servizio professionale per €70.000, nel caso è ammissibile affidare direttamente l'appalto a predetto professionista ex art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 oppure dobbiamo procedere mediante procedura negoziata ex art. 2 co.2 lett. b) DL 76/20? Grazie e cordiali saluti

Il DL 76/2020 “Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, prevede all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1: “L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”
Considerato che la medesima legge ha aumentato la soglia dell’affidamento diretto a euro 75.000, la norma citata deve interpretarsi nel senso che è obbligatorio pubblicare un avviso sul risultato di ciascuna procedura di affidamento diretto per importi compresi da 40.000 a 75.000 euro?
Nel caso di risposta affermativa, quali contenuti deve avere detto avviso? E’ sufficiente pubblicare la determina di aggiudicazione?

Premesso:
- che nelle indicazioni operative rese da ITACA a proposito dell'affidamento diretto di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), L. n. 120/2020 si chiarisce che "resta ferma l'esigenza di garantire il confronto laddove richiesto dalle regole di gestione dei fondi europei";
- che codesto Servizio, con parere n. 735/2020, ha precisato che la disciplina di cui all'art. 1 richiamato non ha carattere facoltativo,
si chiede di voler gentilmente chiarire se il necessario "confronto" nel caso di acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 75.000 debba avvenire con una procedura ordinaria (aperta o ristretta, pacificamente ammesse anche per questa fascia di importo) oppure se si possa procedere mediante una procedura negoziata "semplificata" ed, eventualmente, in quest'ultima ipotesi, quale sia la disposizione di riferimento (considerata la temporanea deroga all'art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016).

In riferimento al Decreto in oggetto e fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione si chiede se, la nuova soglia contemplata all'art. 52 pari ad € 139.000 + IVA relativa all'affidamento diretto di beni e servizi, architettura ed ingegneria compresi, per le amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della Difesa si applichi solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII del D. lgs. 50/2016 (zolfo, sughero, legno, carta, cartoni, vetro, ghisa etc.) consentendo invece l'acquisizione, tramite affidamento diretto, dei beni in esso non contemplati nonché di tutti i servizi fino alla soglia di € 214.000 + IVA (vedasi parere n. 755). Qualora così non fosse si chiede invece se, per gli acquisti dei servizi e dei beni non rientranti nell'allegato VIII del Codice, all'interno della fascia compresa tra di € 139.000 + IVA ed € 214.000 + IVA, occorra effettuare una procedura negoziata senza bando con almeno 5 operatori economici ove esistenti, potendo liberamente scegliere se utilizzare il criterio di massimo ribasso oppure l'OEPV, fermo restando l'obbligo di utilizzare sempre quest'ultimo per quanto concerne i servizi di architettura ed ingegneria e gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, ai sensi dell'ex art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, "il costo della manodopera è almeno pari al 50% dell'importo totale del contratto". Magg. Filippo STIVANI

Si richiede il parere di codesta Amministrazione in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 103, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prevede che "L'esonero dalla prestazione della garanzia (...) è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione".

In particolare si chiedono chiarimenti in ordine alla concreta modalità applicativa di detta norma con riguardo agli affidamenti diretti, stante la mancanza di un autentico procedimento di aggiudicazione.

Il miglioramento del prezzo eventualmente da richiedere all'operatore economico sarebbe, nella sostanza, un miglioramento del preventivo acquisito dalla stazione appaltante, che comporta un aggravamento procedurale non giustificato dalla lettera della norma, così come dal complesso assetto normativo che tende alla massima semplificazione degli affidamenti senza gara.

Inoltre, con particolare riferimento agli affidamenti diretti effettuati tramite OdA sul MePA, la richiesta di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione mal si concilia con il citato strumento di acquisto (non già strumento di negoziazione) in quanto inscrivibile nel genus offerta al pubblico, rispetto alla quale l'accettazione determina la conclusione del contratto senza ulteriori margini di negoziazione. Nella prassi applicativa, peraltro la richiesta di un miglioramento del prezzo di un prodotto "a catalogo" comporta sovente il rifiuto dell'ordine da parte dell'operatore economico.

Questa Stazione Appaltante (SA), rispetto alla costituzione del deposito cauzionale definitivo (DCD) a seguito di aggiudicazione opera, di norma, col seguente criterio: nel caso di RdO MEPA (procedura negoziata), ne richiede sempre la costituzione obbligatoria; nel caso di utilizzo della più snella TD MEPA (trattativa diretta) per taluni acquisti, valutati di volta in volta ed al fine di rendere più celere la definizione della pratica, consente all'operatore economico (OE) di poter esprimere un'opzione preferenziale non vincolante. Nello specifico l'SA allega, alla documentazione della TD MEPA, un modulo all'interno del quale l'OE dovrà indicare se: 1 - intende costituire il DCD calcolato in misura pari al 10% della commessa aggiudicata al netto dell'IVA (la progressività di cui all'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 non viene applicata poiché non sono presenti ribassi percentuali), abbattibile delle misure previste dall'art. 93 co. 7 del Codice, in presenza di specifiche certificazioni; 2 - richiede all'SA l'autorizzazione al suo esonero previa concessione di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, in misura pari alla cifra indicata nel medesimo modulo. Rispetto a tale opzione l'SA si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare qualora il miglioramento del prezzo proposto venga ritenuto non congruo ed obbligando quindi l'OE ad effettuare sempre il DCD. Si chiede se tale modo di operare sia corretto e soprattutto quale sia, qualora esistente per legge, la misura minima per accettare l'ulteriore miglioramento del prezzo proposto significando che alcune norme interne, seppur non recenti, individuano tale soglia in un importo almeno pari al 5% della cauzione non versata. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Facendo riferimento alla lettera a) del comma 2 dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 del 2021,

SI CHIEDE

se per l’affidamento diretto di un servizio di progettazione e di direzione lavori (relativo ad una opera pubblica), previa consultazione di più operatori economici, dell’importo (i) stimato di €uro 100.000,00 (40.000,00 < i < 139.000,00), sia possibile adottare il criterio del minor prezzo.

Nell'utilizzare l'RdO MEPA quale semplice strumento di richiesta preventivi, come indicato nel parere in oggetto, una volta ottenuti questi ultimi è possibile finalizzare l'affidamento diretto stipulando direttamente l'RDO stessa col miglior offerente? In altri termini, stipulando l'RDO in parola è concretizzato, definito e quindi concluso l'affidamento diretto "mediato" effettuato a seguito di acquisizione di preventivi?

Buongiorno.
Si chiede di sapere se la procedura di affidamento diretto prevista come obbligatoria dall'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 76/2020
debba essere adottata anche per bandi che prevedono l'utilizzo di fondi europei posto che la relativa normativa esige invece il confronto tra operatori
(esigenza peraltro posta in evidenza anche nelle indicazioni operative rese da ITACA ove si specifica "...resta ferma l'esigenza di garantire il confronto laddove richiesto dalle specifiche regole di gestione dei fondi europei").
Nella fattispecie si tratta di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera per un valore dell'appalto di € 73.000,00, finanziato con fondi europei
per cui il decreto semplificazioni imporrebbe l'affidamento diretto .
Grazie.

Qualora un servizio abbia un costo noto, circa pari ad € 30.000 + IVA annui, sarebbe possibile appaltarlo con affidamento diretto ai sensi della L. 108/21, direttamente per un periodo di 4 anni oppure 2 anni con opzione di rinnovo per il successivo biennio qualora il suo costo complessivo, a seguito della raccolta di due o più preventivi commisurati a tale arco temporale, sia d'importo inferiore ad € 139.000 + IVA? In caso di risposta affermativa, l'affidamento diretto in parola, sarebbe possibile anche qualora il termine del predetto contratto quadriennale (o di 2 anni più 2), superi la data del 30/06/2023? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Con il presente quesito si chiedono chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di affidamenti diretti. Si riporta il comma 2 dell'articolo citato "la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti." e l'ultimo periodo del comma 14 " in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri". Combinando il disposto normativo citato con il contenuto delle linee guida ANAC n. 4, in linea alla ratio di semplificazione dei procedimenti amministrativi, si interpreta la norma ritenendo non necessaria la stipula tradizionale del contratto mediante sottoscrizione delle due controparti, in quanto risulterebbe sufficiente la trasmissione a mezzo PEC all'Operatore economico della Determina semplificata riassuntiva dell'intero iter, delle condizioni e degli elementi essenziali del contratto, corrispondente ad accettazione dell'offerta/proposta/preventivo in precedenza formulata in sede di indagine. Tale interpretazione sarebbe confermata anche dalla Sentenza n. 19799 del 26.07.2018 della Corte di Cassazione - Sez. VI-T che sancisce il principio che <>. Si chiede conferma o diversa interpretazione.

Per acquisiti di importo tra i 5.000 e i 139.000 euro, nel caso di richiesta di preventivi in luogo dell’affidamento diretto “puro”, si chiede se sia legittimo utilizzare la PEC per la ricezione delle offerte (ad indirizzo dedicato in modo da evitare la apertura accidentale delle stesse e garantirne la segretezza) o se sia obbligatorio l’utilizzo di applicativi telematici (es. sintel ecc.)
Qualora sia obbligatorio l'utilizzo di sistemi telematici, si chiede se l'utilizzo della PEC comporti la annullabilità o la nullità dell’affidamento
Si segnala l’urgenza
Grazie

Procedura di gara
QUESITO del 10/11/2022

Stiamo predisponendo le procedure di affidamento degli incarichi professionali per un intervento finanziato con fondi PNRR. L'importo degli incarichi di progettazione, fattibilità, definitivo ed esecutivo, calcolati in base alle tariffe di cui al DM 17.06.2016, ammonta a circa 70.000€, l'importo degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta a circa 60.000€, l'importo dell'incarico di verifica dei diversi livelli di progettazione ammonta a circa 40.000€. L'Amministrazione ha intenzione di affidare gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza allo stesso soggetto, mentre le verifiche devono necessariamente essere affidate a soggetto diverso. Possiamo procedere, per la progettazione e direzione lavori che insieme hanno un importo inferiore a 139.000€, con l'affidamento diretto ex art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021 oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli importi degli incarichi che si vogliono affidare all'esterno? In questo caso dovremo procedere secondo i disposti di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della citata legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un allungamento considerevole dei tempi. Grazie per il prezioso contributo.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 48 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, è necessario che nella "richiesta di preventivo" la stazione appaltante individui il CCNL applicabile? Devono essere altresì indicati i costi della manodopera? L'operatore economico deve indicare nell'offerta-preventivo i costi della manodopera ? Qualora tali costi fossero inferiori a quelli stimati dalla S.A. , si dovrà sottoporre l'offerta a verifica di anomalia ? Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 commi 3 e 4 del Codice ?